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Lo stato dell'odontoiatria in Italia agli inizi del '900
a cura di Silvana Rizzo* e Paolo Zampetti**
Università degli Studi di Pavia - CLOPD
(presidente: prof. C.Brusotti)
* Professore straordinario di Chirurgia Speciale Odontostomatologica
** Professore a contratto di Storia della Medicina e dell'Odontoiatria

Introduzione

L’elevazione dell’Odontoiatria intesa come disciplina scientifica iniziò, in Italia, con relativo ritardo rispetto alle altre nazioni europee. E’ noto che solamente nei primi decenni del secolo XX fu possibile attuare una corretta politica odontostomatologica. Già dal 1890 il medico esercente l’odontoiatria era, teoricamente, un laureato in Medicina e Chirurgia che, avendo superato l’esame di Stato previsto dalle disposizioni di legge, si dedicava a questa branca della medicina in modo esclusivo o alternando tale attività con altre, molto frequentemente con la medicina generale. Nel 1889, infatti, all’interno del regolamento generale sanitario, si trova il primo riferimento all’esercizio dell’odontoiatria: “Ai flebotomi, dentisti, erbaioli, veterinari, assistenti levatrici che esercitano attualmente in seguito ad una regolare autorizzazione della vigente legge sanitaria, sono mantenuti i diritti acquisiti”.

L’anno seguente, 1890, si rende obbligatoria la laurea in Medicina e Chirurgia per l’esercizio dell’odontoiatria e della flebotomia, che però non trovò subito piena attuazione. Il ministro della pubblica istruzione di allora, Paolo Boselli, aveva proposto un disegno di legge che regolamentasse le professioni sanitarie considerate “minori”, fra le quali spiccavano appunto queste due branche. Il decreto legge n° 6850 (serie terza) del 24 aprile 1890 pensato dal ministro si proponeva di regolamentare definitivamente l’esercizio abusivo dell’odontoiatria; tuttavia, per un cavillo burocratico che apriva le porte ad innumerevoli sanatorie, esso venne tramutato in legge solo nel 1912 (n° 298 31 marzo). [1] Può essere interessante riportare per intero il testo del decreto:

Art. 1 - Chi vuole esercitare l’odontoiatria e la flebotomia deve conseguire la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2 - L’insegnamento dell’odontoiatria è impartito nell’Istituto Chirurgico delle Facoltà del Regno le quali dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone capaci di tale insegnamento, secondo i più recenti progressi della specialità.

Art. 3 - La nomina dell’insegnante deve essere fatta secondo le norme vigenti per il conferimento degli incarichi, od eventualmente dei professori straordinari, sentito il consiglio superiore.

Art. 4 - Coloro che hanno intrapresi i corsi di flebotomia o di odontoiatria prima della pubblicazione di tale decreto potranno compierli e ottenere il rilascio dei relativi diplomi coll’osservanza delle norme precedentemente in vigore.

Anche l’ambito di intervento dell’odontoiatra è definito per legge: “Il dentista diviene l’odontoiatra il quale non solo pulisce e strappa i denti, ma governa l’igiene della bocca e la patologia di questa importantissima parte del corpo umano che per ragioni fisiologiche patisce l’influenza di altre parti… l’odontoiatra, a differenza del dentista, intende l’opera e lo studio a prevenire le catastrofi dentali e quando la necessità lo costringe all’uso dei ferri, segue criteri ed accorgimenti che devono essere ben altro che meccanici; criteri fisiologici che derivano dalla conoscenza dell’individuo, considerato nell’esercizio delle sue funzioni nervose, digestive e topiche; accorgimenti che provengono dalla scienza che insegna ad arrestare i processi fermentativi, i fenomeni irritativi e di mortificazione che ne dipendono. Essendo questo il compito dell’odontoiatra parrebbe che questo compito non potesse essere soddisfatto se non da chi è medico chirurgo”. [2]

Fig.1 Visita odontoiatrica: palpazione dei linfonodi Fig.2 Apicectomia Fig.3 Apicectomia

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