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Il Regolamento
Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea degli Associati, si pone lo scopo di disciplinare il funzionamento dell’associazione Amici di Brugg ai sensi dello Statuto Associativo.
Associati e quota associativa
Art. 1.1 - Si distinguono le seguenti categorie:
- soci costituenti: quelli intervenuti all’atto costitutivo;
- soci fondatori: gli Amici di Brugg intervenuti al convegno di Milano del 15 Maggio 1958
- soci effettivi: i soci ordinari che avendo presentato apposita domanda alle Commissioni scientifico culturali siano stati ritenuti idonei .
- soci ordinari: tutti coloro che siano in possesso dei titoli legalmente riconosciuti per l’esercizio della professione odontoiatrica o dell’arte odontotecnica e che siano in regola con il pagamento annuale della quota associativa, come da art. 2.1. dello statuto;
- soci affiliati: tutti coloro che siano in regola con l’abbonamento annuale alla Rivista trimestrale
degli Amici di Brugg.
- soci onorari: studiosi o persone che, per singolari benemerenze, siano ritenuti degni di particolare riconoscimento;
- soci a vita: coloro che abbiano cessato l'attività ed abbiano almeno 30 (trenta) anni di iscrizione all’Associazione;
I soci costituenti, i fondatori, gli onorari e quelli a vita, non sono tenuti alle prescrizioni di cui al punto 2.1 dello Statuto. Sono altresì esonerati i membri del Consiglio d’ Amministrazione in carica, del Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni per tutta la durata del loro mandato.
Gli Associati in mora con le prescrizioni dell’art. 2.1 dello statuto verranno dichiarati decaduti a mezzo di decisione inappellabile del Consiglio d’Amministrazione. La revoca dalla qualifica di Associato potrà venir meno solo nel momento in cui l’Associato provvederà ad adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 2.1 dello statuto.
Art. 1.2 - L’elenco degli Associati, con relative qualifiche, risulterà da apposito libro tenuto a cura del Segretario ed aggiornato annualmente in concomitanza dell’annuale Assemblea Ordinaria dell’Associazione. Gli Associati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria ogni variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato al momento della loro iscrizione.
Art. 1.3 - Il recesso dalla qualifica di Associato (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel quale il Consiglio d’Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.
Art. 1.4 - L’esclusione dell’ Associato dall’Associazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al Collegio Arbitrale di cui allo Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art. 1.5 - La perdita della qualità di Associato (sia per recesso, sia per esclusione o per qualsivoglia altro motivo) non darà in alcun caso il diritto di ottenere proporzionale rimborso delle somme o contributi eventualmente già versati, né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Assemblea degli Associati
Art. 2.1 - L’assemblea dell’Associazione può essere Ordinaria e Straordinaria.
Art. 2.2 - L’Assemblea Straordinaria delibera in relazione alle modifiche dell’atto costitutivo e all’eventuale scioglimento dell’Associazione. Tutte le altre decisioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, l’attribuzione delle cariche sociali, la variazione del presente regolamento, vengono effettuate in sede di Assemblea Ordinaria.
Art. 2.3 - L’Assemblea degli Associati è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente su delibera del Consiglio d’Amministrazione; la convocazione è altresì effettuata dal Presidente se richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 2.4 - L’Assemblea può essere anche convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati a norma dell’articolo 20 del Codice Civile.
Art. 2.5 - L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria dovrà essere pubblicato su un quotidiano a rilevante diffusione nazionale a scelta del Consiglio d’Amministrazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa, ovvero, se l’Assemblea si svolge in occasione del Congresso annuale, l’avviso di convocazione farà parte integrante del programma del Congresso stesso.
I verbali di ogni Assemblea saranno pubblicati per estratto sulla Rivista.
Art. 2.6 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Associati Effettivi, Ordinari i Soci Costituenti, i Soci a Vita ed i Soci Onorari regolarmente iscritti. Solo gli Associati Costituenti ed Effettivi hanno diritto al voto e non potranno farsi rappresentare per delega. Gli Associati Ordinari , Onorari e i Soci a Vita non hanno diritto di voto ma potranno intervenire in Assemblea per esprimere il loro parere sugli argomenti in discussione.
Art. 2.7 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua indisponibilità od assenza dal Vice-Presidente anziano ovvero anche in sua mancanza da altra persona nominata dall’Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto.
Art. 2.8 - L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza e l’intervento della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 2.9 - Le deliberazioni sia in Assemblea Ordinaria che in Assemblea Straordinaria sono assunte a maggioranza dei votanti con voto palese . Qualora il Presidente dell’Assemblea lo ritenesse opportuno in ragione dei particolari argomenti sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare, il voto potrà essere segreto.
Durante le votazioni per le elezioni degli Organi Associativi il voto sarà segreto.
Art. 2.10 - Le deliberazioni assembleari, assunte in conformità al presente statuto e sotto l’osservanza delle norme di legge, sono vincolanti per tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.
Art. 2.11 - I libri dell’Associazione, tenuti in conformità della Legge e del presente Statuto, sono visibili a ciascun associato che ne faccia motivata istanza; le copie sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Consiglio d’Amministrazione
Art. 3.1 - Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.
La prima riunione del Consiglio d’Amministrazione neoeletto viene convocata dal Consigliere più anziano.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione occorre la presenza di almeno cinque Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 3.1.1 Nel caso di due assenze ingiustificate consecutive di un membro del CdA, lo stesso può essere invitato a dimettersi.
Art. 3.2 - La convocazione del Consiglio d’Amministrazione avviene per mezzo di lettera raccomandata ovvero fax, ovvero e-mail da spedirsi a ciascun membro del consiglio almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione. L’avviso di convocazione dovrà contenere la data, l’ora ed il luogo nel quale si terrà la riunione del Consiglio, nonché l’ordine del giorno indicante le materie sulle quali il Consiglio sarà chiamato a deliberare.
Art. 3.3 - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio d’Amministrazione, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione di un nuovo membro. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio d’Amministrazione l’intero Consiglio si intende decaduto e rimarrà in carica esclusivamente per esperire le pratiche di ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’Assemblea degli Associati chiamata alla nomina di un nuovo Consiglio d’Amministrazione.
Art. 3.4 - Il Presidente è sostituito in caso di vacanza, mancanza o dimissioni dai Vice-Presidenti, con priorità a quello più anziano.
Art. 3.5 - Dalla nomina a membro del Consiglio d’Amministrazione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Collegio dei revisori dei conti
Art. 4.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato in prima seduta dal componente più anziano. In tale seduta viene eletto il Presidente. Nelle riunioni successive è convocato dal Presidente del Collegio.
Ha l’obbligo di riunirsi per effettuare le pratiche di controllo almeno due volte all’anno.
Art. 4.2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l’assemblea non avesse optato per attribuire al Collegio dei Revisori anche il controllo contabile dei conti e quindi non avesse eletto nel Collegio dei Revisori un professionista iscritto nell’elenco dei revisori contabili, può richiedere di avvalersi della consulenza di un professionista esterno iscritto all’albo dei revisori. La scelta del consulente professionista è operata dal Consiglio d’Amministrazione previo preventivo di competenza.
Art. 4.3 - I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione ,con parere consultivo e non deliberativo.
Art. 4.4 - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell’Assemblea nel caso questa non venga convocata dal Presidente dell’Associazione.
Art. 4.5 - Dalla nomina a membro del Collegio dei Revisori dei Conti non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
Commissioni
Sono definite le seguenti Commissioni:
  Due Commissioni scientifico-culturali: degli Odontoiatri e degli Odontotecnici;
  Commissione Comunicazione Cartacea
  Commissione Comunicazione Informatica
  Commissione Logistica e Organizzazione;
  Commissione ECM;
  Commissione Rapporti Interassociativi;
  Commissione Tesoro
.
I Responsabili delle Commissioni sono scelti esclusivamente tra gli Associati Effettivi.
Art. 5.1 - Commissioni scientifico-culturali
Hanno il compito di preparare i programmi scientifici e culturali di:
- Congresso annuale
- Convegni di vario tipo
- Incontri Odontotecnici
- Corsi teorici e pratici residenziali o a distanza (Programmi satellitari promossi in ambito FAD)
dedicati ad Odontoiatri, Odontotecnici, Igienisti ed Assistenti dentali
• La Commissione scientifico-culturale degli Odontoiatri è formata da un Responsabile Odontoiatra e da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque Addetti, dei quali uno deve essere un Odontotecnico appartenente alla Commissione scientifico-culturale degli Odontotecnici.
• La Commissione scientifico-culturale degli Odontotecnici è formata da un Responsabile Odontotecnico e da i minimo di tre fino ad un massimo di cinque Addetti, dei quali uno deve essere un Odontoiatra appartenente alla Commissione scientifico-culturale degli Odontoiatri.
• Le Commissioni scientifico-culturali hanno inoltre il compito di valutare le domande degli Associati Ordinari che richiedano la qualifica di Associati Effettivi.
Art. 5.2 - Commissione Comunicazione cartacea
Assicura tutta la comunicazione cartacea relativa alle diverse attività dell’Associazione.
Segue e cura la realizzazione pratica della stesura del programma del Congresso annuale e delle altre manifestazioni dell’Associazione. Prevede e porta a compimento tutte le pubblicazioni in ambito associativo: libri, quaderni, monografie, articoli, ecc.
Mantiene un contatto diretto con il Direttore della Rivista, organo ufficiale dell’ Associazione e con il responsabile della commissione comunicazione informatica.
È formata da un Responsabile e da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque Addetti.
Art. 5.3 - Commissione Comunicazione informatica
Assicura tutta la comunicazione informatica relativa alle diverse attività dell’Associazione e cura l’aggiornamento del sito Web.
Prevede e porta a compimento tutte le pubblicazioni multimediali in ambito associativo .
Mantiene un contatto diretto con il Direttore della Rivista, organo ufficiale dell’ Associazione e con il responsabile della commissione comunicazione cartacea.
È formata da un Responsabile e da un minimo di uno fino ad un massimo di tre Addetti.
Art. 5.4 - Commissione Logistica e Organizzazione
Assicura tutta la parte organizzativa e logistica relativa alle diverse attività promosse dall’Associazione.
È formata da un Responsabile e da un Addetto per ogni manifestazione organizzata dall’Associazione.
Art. 5.5 - Commissione ECM
Mantiene un contatto diretto con il Provider e segue lo sviluppo in materia di Educazione Continua in Medicina (Ministero della Salute, Segreteria E.C.M.).
È formata da un Responsabile, un Addetto per le attività Odontoiatriche, un Addetto per le attività Odontotecniche.
Art. 5.6 - Commissione Rapporti Interassociativi
Mantiene e sviluppa i contatti con le varie associazioni e con gli sponsor dell’ Associazione.
È formata da un Responsabile, rappresentato dal Presidente dell’ Associazione o suo sostituto e da un massimo di tre Addetti nominati direttamente dal Responsabile.
Art. 5.7 - Commissione Tesoro
Controlla l’andamento e lo sviluppo economico dell’ Associazione in base al CEG, Conto Economico di Gestione. Sviluppa, in collaborazione con la Tesoreria, i bilanci preventivi e consuntivi previsti in base a delibera del CdA per l’attività annuale dell’Associazione .
La Commissione può avvalersi della consulenza di un professionista, come riportato all’art. 4.2.
È formata dal Presidente dell’Associazione , dai Revisori dei Conti, e come Responsabile dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti .
Art. 5.8 - Il Consiglio d’Amministrazione può deliberare di sopprimere una o più delle Commissioni testé indicate qualora le stesse non siano più funzionali al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, così come può deliberare la nascita di una o più nuove Commissioni . Può altresì deliberare l’affidamento di particolari incarichi a Enti o Soggetti Professionali esterni all’Associazione.
Art. 5.9 - Il Consiglio d’Amministrazione seguendo i principi del Conto Economico di Gestione dell’Associazione Amici di Brugg assegna a ciascuna Commissione un budget di spesa . La Commissione è vincolata al rispetto del budget assegnatole. Qualora la Commissione non ritenesse sufficiente il budget di spesa assegnatole farà richiesta di ulteriori somme al Consiglio d’Amministrazione. Se il Consiglio d’Amministrazione non delibererà l’assegnazione delle ulteriori somme la Commissione non potrà disporre delle risorse aggiuntive e, dovrà rivedere i propri piani operativi. Ogni Responsabile aggiorna periodicamente il Consiglio d’Amministrazione sull’attività della propria Commissione e chiede in merito un parere con valore deliberativo.
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