Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (G. U. 14 settembre 1999, serie generale, n. 216)
Art. 1- Definizioni
Art. 2 - Individuazione degli incaricati
Art. 3 - Classificazione
Art. 4 - Codici identificativi e protezione degli elaboratori
Art. 5 - Accesso ai dati particolari
Art. 6 - Documento programmatico sulla sicurezza
Art. 7- Reimpiego dei supporti di memorizzazione
Art. 8 - Parola chiave
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Art. 10 - Conservazione della documentazione relativa al trattamento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
recante "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali";
Ritenuto che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in
via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati
personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare
il funzionamento delle misure sanzionatorie penali
previste dall'articolo 36 della medesima legge;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 aprile 1999;
Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in
caso di più incaricati del trattamento, di limitare
l'accesso a determinati dati personali attraverso la
previsione di una specifica parola chiave per tali dati,
senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra tale
ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica
parola chiave per l'accesso al sistema;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri
adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio
1999;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; EMANA
il seguente regolamento: Capo I
Principi generali Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini
del presente regolamento si applicano le definizioni
elencate nellarticolo 1 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi
fini si intendono per:
a) "misure minime": il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza, previste nel presente
regolamento, che configurano il livello minimo di
protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
dallart. 15, comma 1, della legge;
b) "strumenti": i mezzi elettronici o comunque
automatizzati con cui si effettua il trattamento;
c) "amministratori di sistema": i soggetti cui
è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del
sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di
base dati e di consentirne lutilizzazione. Capo II
Trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati Sezione I
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali Art. 2 (Individuazione degli incaricati) 1. Salvo
quanto previsto dallarticolo 8, se il trattamento
dei dati personali è effettuato per fini diversi da
quelli di cui allarticolo 3 della legge mediante
elaboratori non accessibili da altri elaboratori o
terminali, devono essere adottate, anteriormente
allinizio del trattamento, le seguenti misure:
a) prevedere una parola chiave per laccesso ai
dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove
tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche
dellelaboratore, consentirne l'autonoma
sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti
ai sensi della lettera b);
b) individuare per iscritto, quando vi è più di un
incaricato del trattamento e sono in uso più parole
chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che
hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime. Sezione II
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili in rete Art. 3 (Classificazione) 1. Ai fini
della presente sezione gli elaboratori accessibili in
rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono
distinti in:
a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo
attraverso reti non disponibili al pubblico;
b) elaboratori accessibili mediante una rete di
telecomunicazioni disponibili al pubblico. Art. 4 (Codici identificativi e protezione degli elaboratori) 1. Nel caso
di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui
allarticolo 3, oltre a quanto previsto
dallarticolo 2 devono essere adottate le seguenti
misure:
a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve
essere attribuito un codice identificativo personale per
l'utilizzazione dellelaboratore; uno stesso codice,
fatta eccezione per gli amministratori di sistema
relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico
livello di accesso per tale funzione, non può, neppure
in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
b) i codici identificativi personali devono essere
assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la
disattivazione in caso di perdita della qualità che
consentiva laccesso allelaboratore o di
mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai
sei mesi;
c) gli elaboratori devono essere protetti contro il
rischio di intrusione ad opera di programmi di cui
allarticolo 615 quinquies del codice penale,
mediante idonei programmi, la cui efficacia ed
aggiornamento sono verificati con cadenza almeno
semestrale. 2. Le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si
applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è
consentita la diffusione. Art. 5 (Accesso ai dati particolari) 1. Per il
trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge effettuato ai sensi dellarticolo 3,
laccesso per effettuare le operazioni di
trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni
assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli
incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il
trattamento è effettuato ai sensi dellarticolo 3,
comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche
gli strumenti che possono essere utilizzati per
linterconnessione mediante reti disponibili al
pubblico. 2.
Lautorizzazione, se riferita agli strumenti, deve
individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è
possibile accedere per effettuare operazioni di
trattamento. 3. Le
autorizzazioni allaccesso sono rilasciate e
revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile.
Periodicamente, e comunque almeno una volta lanno,
è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro
conservazione. 4.
Lautorizzazione allaccesso deve essere
limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e
sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di
trattamento o di manutenzione. 5. La
validità delle richieste di accesso ai dati personali è
verificata prima di consentire laccesso stesso. 6. Non è
consentita lutilizzazione di un medesimo codice
identificativo personale per accedere contemporaneamente
alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro. 7. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano al
trattamento dei dati personali di cui è consentita la
diffusione. Art. 6 (Documento programmatico sulla sicurezza) 1. Nel caso
di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24
della legge effettuato mediante gli elaboratori indicati
nellarticolo 3, comma 1, lettera b),
devessere predisposto e aggiornato, con cadenza
annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei
dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi,
della distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nellambito delle strutture preposte al trattamento
dei dati stessi:
a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione
delle aree e dei locali interessati dalle misure di
sicurezza nonché le procedure per controllare
laccesso delle persone autorizzate ai locali
medesimi;
b) i criteri e le procedure per assicurare
lintegrità dei dati;
c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle
trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le
restrizioni di accesso per via telematica;
d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere
edotti gli incaricati del trattamento dei rischi
individuati e dei modi per prevenire danni. 2.
Lefficacia delle misure di sicurezza adottate ai
sensi del comma 1 devessere oggetto di controlli
periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale. Art. 7 (Reimpiego dei supporti di memorizzazione) 1. Nel caso
di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24
della legge effettuato con gli strumenti di cui
allarticolo 3, i supporti già utilizzati per il
trattamento possono essere riutilizzati qualora le
informazioni precedentemente contenute non siano
tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti
devono essere distrutti. Sezione III
Trattamento dei dati personali effettuato per fini esclusivamente personali Art. 8 (Parola chiave) 1. Ai sensi
dellarticolo 3 della legge, il trattamento per fini
esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22
e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente
accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo
allobbligo di proteggere laccesso ai dati o
al sistema mediante lutilizzo di una parola chiave,
qualora i dati siano organizzati in banche di dati. Capo III
Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati Art. 9 (Trattamento dei dati personali) 1. Nel caso
di trattamento di dati personali per fini diversi da
quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato con
strumenti diversi da quelli previsti dal capo II, sono
osservate le seguenti modalità:
a) nel designare gli incaricati del trattamento per
iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli
articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se
designato, il responsabile devono prescrivere che gli
incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai
compiti loro assegnati;
b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere
conservati in archivi ad accesso selezionato e, se
affidati agli incaricati del trattamento, devono essere
da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle
operazioni affidate. 2. Nel caso
di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere
osservate le seguenti modalità:
a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti
e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino
alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e
devono essere identificati e registrati i soggetti che vi
vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi
stessi. Art. 10 (Conservazione della documentazione relativa al trattamento) 1. I supporti
non informatici contenenti la riproduzione di
informazioni relative al trattamento di dati personali di
cui agli articoli 22 e 24 della legge, devono essere
conservati e custoditi con le modalità di cui
all'articolo 9. Il presente
decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma,
addí 28 luglio 1999
CIAMPI
D'ALEMA. Presidente del Consiglio dei Ministri
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il
Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 15.
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